(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  fonnazione  professionale  e lavoro), modificata dalla
legge  regionale 3 gennaio 2005, n. 5 (Modifiche alla legge regionale
26 luglio  2002,  n.  32  «testo  unico della normativa della Regione
Toscana   in   materia   di   educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro» in materia di programmazione della
rete scolastica regionale);
    Visto  il  proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R «regolamento di
esecuzione  della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)»;
    Vista  la  deliberazione  del consiglio regionale del 22 dicembre
2004  con  la  quale  e' stato approvato il regolamento «modifiche al
regolamento   regionale   8 agosto  2003,  n.  47/R  "Regolamento  di
esecuzione  della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia di educazione,
istruzione,   orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)"in
materia di procedure per la programmazione scolastica regionale»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art.  37  del  regolamento regionale dell'8 agosto
   2003,  n. 47/R «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26
   luglio  2002,  n.  32  (testo  unico della normativa della Regione
   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,
   formazione professionale e lavoro)».
    1.  L'Art.  37 del regolamento regionale n. 47/2003 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  37  (Istituzioni scolastiche). - 1. Qualora necessitino di
risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente
utilizzabili,  le  istituzioni  scolastiche  autonome provvedono alle
variazioni  del  numero  di  sezioni  e di classi e alle modalita' di
articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorita'
complessivo  contenuto  nei  piani  provinciali e secondo le relative
disponibilita'.
    2.  Le  istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla
conferenza  zonale per l'istruzione di cui all'Art. 6-ter della legge
regionale  n.  32/2002  ovvero  alla  provincia secondo le rispettive
competenze,  proposte  in  ordine  a  tutti  gli  aspetti inerenti la
programmazione della rete scolastica.
    3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorita' complessivo
di  cui  all'Art.  39,  comma  4, le istituzioni scolastiche autonome
trasmettono  annualmente  alla  provincia  le  proposte  inerenti  le
modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.».