(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attivita' estrattiva di materiali di cava e torbiera nonche' la programmazione dell'attivita' stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione socio-economica, ambientale, paesaggistica e territoriale regionale. 2. La presente legge persegue la finalita' di: a) privilegiare, in confronto all'apertura di nuove cave e torbiere, l'ampliamento delle attivita' estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili; b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilita' paesaggistica dell'attivita' estrattiva; c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonche' il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attivita' di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti.