(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente  legge,  nel  rispetto  della Costituzione e dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali,  disciplina  l'attivita'  estrattiva  di materiali di
cava  e  torbiera nonche' la programmazione dell'attivita' stessa per
il  soddisfacimento  del  fabbisogno  regionale,  in  armonia con gli
indirizzi    della    programmazione   socio-economica,   ambientale,
paesaggistica e territoriale regionale.
    2. La presente legge persegue la finalita' di:
      a) privilegiare,  in  confronto  all'apertura  di  nuove cave e
torbiere,  l'ampliamento  delle  attivita'  estrattive  in corso, con
criteri  di  razionalizzazione  dello  sfruttamento  del  giacimento,
evitando  sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere
il prelievo delle risorse non rinnovabili;
      b) favorire  il  recupero  ambientale delle aree di escavazione
dismesse,  per  salvaguardare  la  morfologia  del territorio e della
vegetazione    e   per   attenuare   la   visibilita'   paesaggistica
dell'attivita' estrattiva;
      c) incentivare  la  ricerca  e  la sperimentazione di materiali
alternativi   nonche'   il  riutilizzo  dei  materiali  derivanti  da
demolizioni,  restauri,  ristrutturazioni,  sbancamenti  e  drenaggi,
privilegiando  i  siti  estrattivi  che  svolgono  anche attivita' di
riutilizzo  dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento
dei connessi impianti.