(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione,  in  attesa  di  disciplinare  in  modo organico
l'esercizio    dell'attivita'   pianificatoria   e   delle   funzioni
amministrative   di   competenza   regionale   in   materia  di  beni
paesaggistici,  anche  al  fine  di  adeguare  la normativa regionale
vigente  ai  principi  contenuti  nel  decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  (Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'Art.  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella Convenzione
europea   del  paesaggio,  firmata  a  Firenze  il  20 ottobre  2000,
introduce,   con  la  presente  legge,  prime  modifiche  alla  legge
regionale  6 luglio  1998,  n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela
dei  beni  e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive
modifiche,   finalizzate,   in   particolare,  ad  assicurare,  anche
attraverso  forme  di collaborazione istituzionale, la compatibilita'
tra  la  pianificazione  paesistica  e  lo  sviluppo  sostenibile del
territorio.