(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico l'esercizio dell'attivita' pianificatoria e delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di beni paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale vigente ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, introduce, con la presente legge, prime modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, finalizzate, in particolare, ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, la compatibilita' tra la pianificazione paesistica e lo sviluppo sostenibile del territorio.