(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 28 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale). 1. Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «secondo i modelli allegati al regolamento regionale.». 1-bis. Il comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituito dal seguente: «4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della giunta regionale e' distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.». 2. La lettera a) del comma 6 dell'Art. 10 e' sostituita come segue: «a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore;». 2-bis. La lettera b) del comma 6 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituita dalla seguente: «b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.». 3. Il comma 7 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituito dal seguente: «7. Lo scrutatore: a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione; b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.».