(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
                          28 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
   (Norme  per  la  selezione  dei  candidati  e delle candidate alle
   elezioni  per  il  Consiglio regionale e alla carica di Presidente
   della giunta regionale).

    1.  Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 sono
in  fine  aggiunte le seguenti parole: «secondo i modelli allegati al
regolamento regionale.».
    1-bis.  Il  comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004
e' sostituito dal seguente:
    «4.  La  scheda  per  le  elezioni  primarie del Presidente della
giunta  regionale  e'  distinta dalle schede per le elezioni primarie
dei candidati circoscrizionali e regionali.».
    2.  La  lettera a)  del  comma 6  dell'Art. 10 e' sostituita come
segue:
    «a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore;».
    2-bis.  La  lettera b)  del  comma 6  dell'Art.  10  della  legge
regionale n. 70/2004 e' sostituita dalla seguente:
    «b)   a   seconda   dei   casi,  deposita  le  schede  restituite
dall'elettore  dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per
le  elezioni  primarie  del  Presidente  della  giunta regionale o in
quelle  delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali
e dei candidati circoscrizionali.».
    3.  Il  comma  7 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e'
sostituito dal seguente:
    «7. Lo scrutatore:
      a) verifica  l'iscrizione  dell'elettore nelle liste elettorali
assegnate alla sezione;
      b) registra  l'avvenuto  esercizio  del  voto annotando il nome
dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.».