(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
                          28 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la  legge  regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la
selezione  dei  candidati  e  delle  candidate  alle  elezioni per il
consiglio  regionale  e  alla  carica  del  Presidente  della  giunta
regionale);
    Visto,  il  regolamento  di  esecuzione  della legge regionale n.
70/2004, emanato con proprio decreto n. 75/R del 24 dicembre 2004;
    Vista  la  legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16 (Modifiche alla
legge  regionale  17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei
candidati  e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale
e alla carica di Presidente della giunta regionale»);
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio regionale del 26 gennaio
2005   con  la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  recante
«Modifiche  al  regolamento  emanato con decreto del Presidente della
giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione
dei  candidati  e  delle  candidate  alle  elezioni  per il consiglio
regionale e' alla carica di Presidente della giunta regionale»);
                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  Art.  7  del  decreto del Presidente della giunta regionale
24 dicembre  2004,  n.  75/R,  regolamento  di attuazione della legge
regionale  17 dicembre  2004  n.  70  (Norme  per  la  selezione  dei
candidati  e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale
        e alla carica di Presidente della giunta regionale).

    1.  L'Art.  7,  comma 2  del  regolamento regionale n. 75/2004 e'
sostituito  dal  seguente:  «I  modelli per le schede elettorali sono
allegati al presente regolamento (allegati A, B e C).».
    2. Nell'Art. 7, comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «senza
distinzione tra i soggetti partecipanti».