(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 dell'8 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Anticipazione del trattamento di integrazione salariale 1. Al fine di sovvenire alle imprese che procedono all'anticipazione delle integrazioni salariali e di assicurare la continuita' del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o di riduzione dell'attivita' produttiva, la giunta regionale e' autorizzata a costituire presso la finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta S.p.a.) un apposito fondo per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale, in tutti i casi in cui sia consentito il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', con riferimento alle unita' aziendali ubicate in Valle d'Aosta delle imprese in cui sono occupati i lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione dell'attivita' lavorativa.