(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6
                        dell'8 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Anticipazione del trattamento di integrazione salariale

    1.   Al   fine   di   sovvenire   alle   imprese   che  procedono
all'anticipazione  delle  integrazioni  salariali  e di assicurare la
continuita'  del  reddito  dei lavoratori in caso di sospensione o di
riduzione   dell'attivita'   produttiva,   la   giunta  regionale  e'
autorizzata  a  costituire  presso  la  finanziaria  regionale  Valle
d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta S.p.a.) un apposito fondo per
l'erogazione   di   anticipazioni  sul  trattamento  di  integrazione
salariale,  in  tutti  i  casi  in cui sia consentito il ricorso alla
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ovvero all'integrazione
salariale  a  seguito della stipula di contratti di solidarieta', con
riferimento  alle  unita'  aziendali  ubicate  in Valle d'Aosta delle
imprese   in   cui   sono  occupati  i  lavoratori  interessati  alla
sospensione o alla riduzione dell'attivita' lavorativa.