(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'Art. 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni e iniziative di formazione e di aggiornamento professionale; Visto il decreto del Presidente della Regione di data 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. che approva il regolamento che definisce le norme e le procedure contabili da utilizzare per le esigenze della protezione civile della Regione; Viste le modifiche apportate al comma 52, dell'Art. 8, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4 dal comma 26, Art. 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19; Considerato che in base a tali modifiche le direzioni regionali e i servizi autonomi della Regione sono autorizzati a sostenere «minute spese di rappresentanza»; Rilevato che la Protezione civile della Regione, nell'ambito della sua attivita' istituzionale, intrattiene pubbliche relazioni interne ed internazionali; Considerata la necessita' di accogliere con atti di cortesia e di ospitalita' la rappresentanza; Ritenuto, pertanto, di apportare al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0309/2001 le integrazioni previste dalla legge regionale n. 19/2004 atte a consentire minute spese di rappresentanza; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 29 novembre 2004, n. 3223; Decreta: Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. e relativo all'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni e iniziative di formazione e di aggiornamento professionale correnti per le esigenze della Protezione civile della Regione, e' integrato come segue: Art. 1. Spese della protezione civile della Regione 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'Art. 1 e' aggiunta la seguente: «d-bis) beni e generi di conforto per colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalita' o autorita' per le relazioni interne ed internazionali». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come integrazione a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 9 dicembre 2004 ILLY