(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 19 dell'8 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi, oggetto e finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalita' prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. 2. All'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono la Regione, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'Art. 117, comma 2, lettera g) della costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attivita' previste dalla presente legge avvengono previa intesa. 3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. 4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorita' statali e con il sistema delle autonomie locali. 5. La presente legge detta altresi' norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilita' sociale e salvaguardandone l'autonomia. 6. Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione delle attivita' di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilita' e di unicita' dell'amministrazione, viene istituita l'«Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna», di seguito denominata agenzia regionale. L'agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale. 7. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attivita' dell'agenzia regionale.