(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 19 dell'8 febbraio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Principi, oggetto e finalita'
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  con  la presente legge provvede,
nell'esercizio   delle   attribuzioni  ad  essa  spettanti  ai  sensi
dell'Art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle
funzioni  in  materia  di protezione civile ed assume quale finalita'
prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale.
    2.   All'espletamento   delle   attivita'  di  protezione  civile
provvedono  la  Regione, le province, i comuni, le comunita' montane,
le  unioni  di  comuni e le altre forme associative di cui alla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre  disposizioni  in  materia  di enti locali), e vi concorre ogni
altra  istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese
le  organizzazioni  di  volontariato,  che  svolgono  nel  territorio
regionale  compiti,  anche  operativi,  di interesse della protezione
civile.  Per  quanto  riguarda  le  amministrazioni dello Stato e gli
altri  soggetti  di  cui  all'Art.  117,  comma 2,  lettera  g) della
costituzione   il   concorso  operativo  e  la  collaborazione  nelle
attivita' previste dalla presente legge avvengono previa intesa.
    3.  I  soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale
di  protezione  civile  che  persegue  l'obiettivo  di  garantire  la
salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente,
del  patrimonio  culturale ed artistico e degli insediamenti civili e
produttivi  dai  danni  o  dal  pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi.
    4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio
di   integrazione  dei  diversi  livelli  di  governo  istituzionale,
garantendo  ogni  opportuna  forma di coordinamento con le competenti
autorita' statali e con il sistema delle autonomie locali.
    5.   La  presente  legge  detta  altresi'  norme  in  materia  di
organizzazione  ed  impiego del volontariato di protezione civile, di
cui la Regione in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo,
riconoscendone  il  valore  e  l'utilita'  sociale e salvaguardandone
l'autonomia.
    6.  Al  fine  di  assicurare  l'unitarieta'  della gestione delle
attivita'   di   protezione   civile   di  competenza  regionale,  in
applicazione   dei   principi   di   responsabilita'  e  di  unicita'
dell'amministrazione, viene istituita l'«Agenzia di protezione civile
della   Regione   Emilia-Romagna»,   di  seguito  denominata  agenzia
regionale. L'agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre
strutture  regionali  competenti in materia di sicurezza territoriale
oltre  che con le competenti strutture degli enti locali e con quelle
statali presenti sul territorio regionale.
    7.   La  giunta  regionale  riferisce  annualmente  al  consiglio
regionale  sull'attuazione  dei  programmi  di attivita' dell'agenzia
regionale.