(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7
                           febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di
tutela  dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese
ai  sensi  dell'Art.  118, terzo comma, della Costituzione, secondo i
principi  e  gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in
attuazione delle finalita' indicate all'Art. 4, comma 1, lettere b) e
m), dello statuto.
    2.  La  Regione  promuove  l'integrazione  di  funzioni e compiti
concernenti  la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione
del  bene  culturale,  e  favorisce il coordinamento e l'integrazione
delle  iniziative  e  degli  interventi  sui  beni  culturali  con le
politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.