(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'Art. 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalita' indicate all'Art. 4, comma 1, lettere b) e m), dello statuto. 2. La Regione promuove l'integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.