(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 35 della legge regionale n. 38/2004 1. Al comma 3 dell'Art. 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: «tre» e' sostituita dalla parola: «cinque» e la parola: «triennio» e' sostituita dalla parola: «quinquennio».