(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 7
                           febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifica dell'Art. 35 della legge regionale n. 38/2004

    1.  Al comma 3 dell'Art. 35 della legge regionale 27 luglio 2004,
n.  38  (norme  per la disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell'utilizzazione  delle  acque minerali, di sorgente e termali), la
parola:  «tre»  e'  sostituita  dalla  parola:  «cinque» e la parola:
«triennio» e' sostituita dalla parola: «quinquennio».