(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e di altri animali predatori. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a: a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico; b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.