(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del
                          10 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  promuove  interventi  al  fine  di  tutelare  il
patrimonio  zootecnico  bovino,  ovicaprino  ed  equino soggetto agli
attacchi  di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della
direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche e di altri animali predatori.
    2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 sono previsti i seguenti
interventi finanziari volti a:
      a) realizzare  opere  di  prevenzione  a  tutela del patrimonio
zootecnico;
      b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni
causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.