(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 2 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'Art. 4 della legge regionale n. 83/1996, concernente: provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la parola «50%» e' sostituita dalla parola «100%», nei limiti delle disponibilita' annualmente iscritte con legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa; b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 4, le parole «ai sensi dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «ai sensi dei commi 1 e 2»; le parole «per intero» sono soppresse; d) al comma 4-bis sono soppresse le parole «Per l'anno 2002 le»; le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle parole «30 novembre»; e) al comma 4-quater sono abrogati i seguenti periodi: «Sono esclusi dai finanziamenti previsti al comma 1 del presente Art. 4, le associazioni che non hanno presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Qualora, a seguito dei progetti presentati dalle associazioni entro tale data, non sia stata impegnata almeno il 75% della somma stanziata sul capitolo pertinente alla legge regionale del bilancio di previsione dell'anno in corso, i progetti presentati entro il 30 novembre non vengono finanziati dalla Regione per intero, ma al 50%, ai sensi dell'Art. 4, commi 2 e 3. Qualora le somme stanziate sul pertinente capitolo del bilancio annuale di previsione sono inferiori alle richieste contenute nelle domande pervenute entro il 31 marzo, le eventuali somme stanziate in aumento saranno destinate, in via prioritaria, a completare il finanziamento dei progetti presentati entro tale data»; f) al comma 4-quater, al quinto capoverso, dopo le parole «secondo quanto disposto al comma 4», e' aggiunto il seguente periodo «In tali casi e' data priorita' ai progetti presentati entro il 31 marzo dell'anno in corso, ammessi al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza della somma stanziata sul capitolo pertinente, nel rispetto della graduatoria gia' approvata con delibera di G.R., ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale n. 83/1996».