(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del
                          2 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'Art.  4  della  legge  regionale n. 83/1996, concernente:
provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali, sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 2,  la  parola  «50%»  e'  sostituita dalla parola
«100%»,  nei  limiti  delle  disponibilita'  annualmente iscritte con
legge di bilancio sul pertinente capitolo di spesa;
      b) il comma 3 e' abrogato;
      c) al  comma 4,  le  parole  «ai sensi dei commi 1, 2 e 3» sono
sostituite  dalle  parole  «ai sensi dei commi 1 e 2»; le parole «per
intero» sono soppresse;
      d) al  comma 4-bis  sono  soppresse  le parole «Per l'anno 2002
le»;   le   parole   «15   dicembre»  sono  sostituite  dalle  parole
«30 novembre»;
      e) al  comma 4-quater  sono  abrogati i seguenti periodi: «Sono
esclusi dai finanziamenti previsti al comma 1 del presente Art. 4, le
associazioni  che  non  hanno  presentato  domanda  entro il 31 marzo
dell'anno  di riferimento. Qualora, a seguito dei progetti presentati
dalle associazioni entro tale data, non sia stata impegnata almeno il
75%   della  somma  stanziata  sul  capitolo  pertinente  alla  legge
regionale  del  bilancio di previsione dell'anno in corso, i progetti
presentati  entro il 30 novembre non vengono finanziati dalla Regione
per  intero, ma al 50%, ai sensi dell'Art. 4, commi 2 e 3. Qualora le
somme  stanziate  sul  pertinente  capitolo  del  bilancio annuale di
previsione  sono  inferiori  alle  richieste  contenute nelle domande
pervenute  entro il 31 marzo, le eventuali somme stanziate in aumento
saranno  destinate, in via prioritaria, a completare il finanziamento
dei progetti presentati entro tale data»;
      f) al  comma 4-quater,  al  quinto  capoverso,  dopo  le parole
«secondo quanto disposto al comma 4», e' aggiunto il seguente periodo
«In  tali  casi  e'  data  priorita'  ai progetti presentati entro il
31 marzo  dell'anno  in  corso,  ammessi  al  finanziamento,  ma  non
finanziati  per  insufficienza  della  somma  stanziata  sul capitolo
pertinente,   nel  rispetto  della  graduatoria  gia'  approvata  con
delibera  di  G.R.,  ai  sensi  dell'Art.  7 della legge regionale n.
83/1996».