(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 7 del 15 febbraio 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 4091 del 15
novembre 2004
                              E m a n a

il seguente regolamento:
          Disposizioni sulla mediazione al lavoro pubblica

                               Art. 1.
             Accertamento dello stato di disoccupazione

    1.  Lo  stato  di disoccupazione o di inoccupazione va comprovato
dalla  persona  interessata  mediante  presentazione presso l'ufficio
servizio   lavoro   e   la  contestuale  dichiarazione  di  immediata
disponibilita'  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di un'attivita'
lavorativa.
    2.   L'accertamento   dello   stato   di   disoccupazione   o  di
inoccupazione  si  completa  con  la  definizione  consensuale tra la
persona  interessata  e l'ufficio servizio lavoro delle modalita' per
la ricerca attiva di un'occupazione. A tale scopo, l'ufficio servizio
lavoro  sottopone  alla  persona  disoccupata  ovvero  inoccupata  la
sottoscrizione di un patto di servizio che prevede:
      a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi dovuti
da  parte  dell'ufficio servizio lavoro, le prestazioni offerte dagli
altri  servizi  accreditati all'avviamento al lavoro e dagli istituti
di formazione ed orientamento professionale, nonche' di altri servizi
pubblici e privati;
      b) i colloqui obbligatori presso l'ufficio servizio lavoro e le
informazioni  circa  le  condizioni  che  comportano la perdita dello
stato di disoccupazione;
      c) l'obbligo per la persona interessata di adempiere a tutte le
misure concordate e di svolgere una ricerca attiva del lavoro.
    3.  Il  patto  di  servizio  e'  integrato  da  un piano d'azione
individuale,  con  il  quale sono stabilite le misure per una ricerca
attiva   del   lavoro   e   per  il  miglioramento  della  situazione
professionale.
    4. Per l'erogazione dell'indennita' di disoccupazione resta ferma
la competenza dell'INPS.