(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4091 del 15 novembre 2004 E m a n a il seguente regolamento: Disposizioni sulla mediazione al lavoro pubblica Art. 1. Accertamento dello stato di disoccupazione 1. Lo stato di disoccupazione o di inoccupazione va comprovato dalla persona interessata mediante presentazione presso l'ufficio servizio lavoro e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento ed alla ricerca di un'attivita' lavorativa. 2. L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione si completa con la definizione consensuale tra la persona interessata e l'ufficio servizio lavoro delle modalita' per la ricerca attiva di un'occupazione. A tale scopo, l'ufficio servizio lavoro sottopone alla persona disoccupata ovvero inoccupata la sottoscrizione di un patto di servizio che prevede: a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi dovuti da parte dell'ufficio servizio lavoro, le prestazioni offerte dagli altri servizi accreditati all'avviamento al lavoro e dagli istituti di formazione ed orientamento professionale, nonche' di altri servizi pubblici e privati; b) i colloqui obbligatori presso l'ufficio servizio lavoro e le informazioni circa le condizioni che comportano la perdita dello stato di disoccupazione; c) l'obbligo per la persona interessata di adempiere a tutte le misure concordate e di svolgere una ricerca attiva del lavoro. 3. Il patto di servizio e' integrato da un piano d'azione individuale, con il quale sono stabilite le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della situazione professionale. 4. Per l'erogazione dell'indennita' di disoccupazione resta ferma la competenza dell'INPS.