(Pubblicata nel Bollettino uffuciale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 18 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge; Art. 1. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002 1. Il comma 4-bis dell'Art. 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e' sostituito dal seguente: «4-bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei piani dell'arenile cosi' come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalita' previste dalle deliberazioni della giunta regionale in materia.».