(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «legge quadro in materia
di   formazione  professionale»,  cosi'  come  recepita  dalla  legge
regionale  16 novembre  1982,  n.  76  «Norme regionali in materia di
formazione professionale»;
    Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cui Art. 17 stabilisce
che,  al  fine  di pervenire ad una disciplina organica in materia di
formazione   professionale,   e'  anche  necessario  provvedere  alla
ristrutturazione  degli  enti  di  formazione  in  modo da assicurare
adeguati  standard qualitativi definendo, al contempo, i criteri ed i
principi  che  debbono  essere utilizzati per riformare il sistema di
formazione professionale regionale;
    Tenuto conto dei principi delineati nell'accordo della conferenza
Stato-regioni   del   24 maggio   2001  («Accreditamento  delle  sedi
formative  e  orientative  per l'individuazione degli standard minimi
delle   qualifiche   professionali   e   dei  criteri  formativi  per
1'accreditamento  delle  strutture della formazione professionale») e
nel  decreto  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
25 maggio 2001, n. 166;
    Considerato   che  il  programma  operativo  dell'obiettivo  3  -
2000-2006  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia prevede -
nell'ambito  della misura C.1 e coerentemente con quanto concordato a
livello   di  partenariato  -  la  messa  a  regime  del  sistema  di
accreditamento  dopo  il  30 giugno 2003, con la conseguenza che dopo
tale  data  nessun organismo non accreditato puo' essere destinatario
di fondi comunitari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n.
0207/Pres.  con  il  quale  e'  stata data esecuzione al «Regolamento
recante  disposizioni  per  l'accreditamento delle sedi operative» di
soggetti  che  svolgono  attivita'  di  formazione  professionale nel
territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso, che sia esaurita
la   funzione  del  citato  regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Regione  n.  0207/Pres./2002,  essendosi  oramai
conclusa   la  prima  fase  di  avvio  di  un  sistema  regionale  di
accreditamento degli enti formativi;
    Ritenuto,  altresi',  in un'ottica di implementazione del sistema
formativo,  di favorire un innalzamento dei livelli complessivi ed in
particolare  di  quelli  afferenti  l'efficacia  e  l'efficienza  del
sistema  stesso,  anche  attraverso  l'adozione di un nuovo strumento
normativo  che,  ai  fini dell'accreditamento o del suo mantenimento,
imponga  agli enti coinvolti standard qualitativi piu' ampi, rispetto
a  quanto  disposto  col citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002;
    Ravvisato  necessario, pertanto, adottare un nuovo regolamento di
attuazione della normativa sopra citata;
    Precisato che detto nuovo regolamento abroga quello approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  3601  del
30 dicembre 2004;
    Evidenziato  che,  ai  sensi  dell'Art.  7, comma 34, della legge
regionale   26 gennaio   2004,   n.   1,   con  decreto  n.  8/LAVFOR
dell'11 gennaio  2005,  il  direttore  centrale  lavoro,  formazione,
universita'  e  ricerca  ha  provveduto  a  correggere  alcuni errori
materiali   riscontrati   nel   testo   regolamentare  allegato  alla
deliberazione giuntale n. 3601/2004;
                              Decreta:
    E'   approvato  il  regolamento  rubricato  «legge  regionale  n.
76/1982,   recante   ordinamento   della   formazione  professionale,
articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi
operative  degli  enti  che  gestiscono  nel territorio della Regione
attivita'   di   formazione   professionale  finanziate  con  risorse
pubbliche»,  nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 12 gennaio 2005
                                ILLY