(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      37 del 22 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.   La  Regione  Emilia-Romagna,  nell'esercizio  delle  proprie
competenze legislative ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione, con
la  presente  legge  riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo
nella  societa'  del  volontanato come espressione di partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo  e,  nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene  e  favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
piu' ampie finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
    2.  La  presente  legge,  ispirandosi  ai principi della legge 11
agosto  1991,  n.  266 (legge-quadro sul volontariato) ed ai principi
fondanti  la  Carta  dei  valori  del  volontariato,  adottata  dalle
rappresentanze  nazionali  del  volontariato  il  4  dicembre 2001, a
conclusione  dell'anno  internazionale  del  volontario, disciplina i
rapporti   fra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  di
volontaniato,   nonche'   l'istituzione  e  la  tenuta  del  registro
regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.