(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 22 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella societa' del volontanato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle piu' ampie finalita' di carattere sociale, civile e culturale. 2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei valori del volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001, a conclusione dell'anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontaniato, nonche' l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.