(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 7 del 21 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli 1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'I.N.P.S. o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, puo' essere corrisposto, per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta. 2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500 rapportati ad anno. Il contributo e' erogato per i periodi di astensione dal lavoro effettuati successivamente ai periodi di congedo previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e comunque entro i tre anni di vita del/della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'Art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. 3. Il contributo previsto al comma 2 per i periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli puo' essere corrisposto, in misura pari all'importo del versamento previdenziale effettuato e comunque in misura non superiore a euro 3 mila 500, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa autonoma un'altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l'importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L'assunzione di un'altra persona non e' richiesta ai fini dell'erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e. 4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige e che, dopo aver fruito dei congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riprendono o intraprendono lo svolgimento di un'attivita' lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i tre annidi vita del/ della bambino/a o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, puo' essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli, previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a Euro 1.750,00 rapportati ad anno. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'Art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per almeno tre mesi. Il contributo non spetta al/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni. 5. Le modalita' per l'accertamento dei periodi di astensione dal lavoro, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente art., sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 e' riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento. 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro cumulabile, ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non puo' comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'Art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.