(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Veneto n. 23 del 1° marzo 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  della  legge  regionale  22 luglio  1994,  n.  31 «Norme in
                       materia di usi civici»
    1.  Dopo  l'Art. 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 e'
inserito il seguente articolo:
    «Art. 3-bis. (Comitati per l'amministrazione separata dei beni di
uso  civico).  -  1.  Il  Presidente della giunta regionale, ai sensi
della  legge  17 aprile  1957,  n. 278 «Costituzione dei comitati per
l'amministrazione  separata dei beni civici nazionali.», con decreto,
indice  le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per
l'amministrazione separata dei beni di uso civico.».