(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Veneto n. 23 del 1° marzo 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
    «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione»
                     e successive modificazioni
    1. Dopo l'Art. 26 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e'
inserito il seguente:
    «Art.    26-bis.   (Mobilita'   del   personale   con   qualifica
dirigenziale).  -  1. Il personale con qualifica dirigenziale puo', a
domanda,  essere  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo
svolgimento  di  attivita' presso soggetti e organismi pubblici, loro
associazioni,  enti  e  organismi  internazionali o appartenenti alla
Unione  europea,  stati  esteri  con  i  quali la Regione intrattenga
rapporti di collaborazione, nonche' soggetti privati.
    2. Al fine di disciplinare la mobilita' nei confronti di soggetti
privati  aventi  sede  in  Italia  o  all'estero, la giunta regionale
individua,  in  relazione  alle funzioni istituzionali interessate, i
settori  nell'ambito dei quali e' attuata tale mobilita', anche sulla
base  di  appositi  protocolli  di  intesa  o di singoli progetti di.
interesse  specifico  della  Regione,  elaborati  in  accordo  con  i
soggetti privati interessati.
    3.  Per  quanto  non  contenuto nel presente articolo si rinvia a
quanto  previsto  dall'Art.  23-bis  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  come introdotto dalla
legge 15 luglio 2002, n. 145.».