(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
                          28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
    1.  La  presente  legge  stabilisce  disposizioni  in  materia di
espropriazione  per  pubblica  utilita'  nel  rispetto  dei  principi
contenuti  nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita).
    2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano per le
espropriazioni  anche  a  favore  di  privati,  di beni immobili o di
diritti  relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o
di  pubblica  utilita'  da  realizzare  nel  territorio della Regione
Toscana  ad  esclusione  delle opere connesse a materie di competenza
esclusiva  statale nonche' di quelle la cui realizzazione e' comunque
di competenza dello Stato.
    3.  Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.