(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita). 2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilita' da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonche' di quelle la cui realizzazione e' comunque di competenza dello Stato. 3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.