(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 82/2000 1. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunita' montane, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Territori montani). - 1. Sono comuni montani o parzialmente montani quelli elencati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato montano ai sensi della normativa statale».