(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
                          28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 82/2000
    1.  L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme
in materia di comunita' montane, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  3.  (Territori  montani).  -  1.  Sono  comuni  montani  o
parzialmente   montani   quelli   elencati   nella   tabella  di  cui
all'allegato 1 della presente legge, il cui territorio risulta essere
stato classificato montano ai sensi della normativa statale».