(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del
                           1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  La  nomina  del  difensore civico di cui alla legge regionale
17 gennaio 1989, n. 4, e' sospesa.
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge   il  consiglio  regionale  approva  le  modifiche  alla  legge
regionale  di  cui  al comma 1, come modificata dalla legge regionale
21 maggio 1996, n. 20.
    3.  Qualora  il  consiglio  non  approvi  la  nuova normativa nei
termini  di  cui  al comma 2, il difensore civico, entro i successivi
trenta  glorm,  viene  eletto  con  le modalita' previste dalla legge
regionale  n.  4  del 1989. Qualora il consiglio non vi provveda, tre
giorni  prima della scadenza del termine il relativo potere di nomina
e'  trasferito  al  Presidente  del cnsiglio che lo esercita entro la
scadenza del termine medesimo.