(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La nomina del difensore civico di cui alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4, e' sospesa. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva le modifiche alla legge regionale di cui al comma 1, come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1996, n. 20. 3. Qualora il consiglio non approvi la nuova normativa nei termini di cui al comma 2, il difensore civico, entro i successivi trenta glorm, viene eletto con le modalita' previste dalla legge regionale n. 4 del 1989. Qualora il consiglio non vi provveda, tre giorni prima della scadenza del termine il relativo potere di nomina e' trasferito al Presidente del cnsiglio che lo esercita entro la scadenza del termine medesimo.