(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del
                           1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni

    1.  L'Assessorato  regionale  competente  in materia di commercio
provvede  -  nel  termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge  - all'elaborazione del piano regionale per le grandi
strutture  di  vendita. Il piano deve essere approvato, previo parere
della  competente  commissione consiliare, dalla giunta regionale nei
successivi sessanta giorni e pubblicato nel BURAS.
    2.   Nell'elaborazione  del  piano,  l'amministrazione  regionale
acquisisce  il  parere  del consiglio delle autonomie locali, o delle
province  e  delle  associazioni dei comuni, dei rappresentanti delle
associazioni   di   categoria   delle  imprese  di  commercio,  delle
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori piu' rappresentative e dei
rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.
    3.  Al  fine  di  costituire  un sistema integrato tra il settore
produttivo dell'agro-alimentare e la moderna grande distribuzione, la
giunta  regionale  prevede  forme  di  concertazione finalizzate alla
individuazione di appositi spazi per la promozione e sponsorizzazione
dei prodotti agro-alimentari sardi.
    4.  L'individuazione  di zone idonee per l'insediamento di grandi
strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato
sviluppo  urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei
flussi  di  traffico,  dell'impatto  territoriale  ambientale,  della
vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali
gia' esistenti e operanti nel territorio interessato.
    5. Il Piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione
nel BURAS.
    6.  Il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  per  l'apertura,  la
variazione  del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento
di  grandi  strutture di vendita, cosi come definite dalla lettera f)
del  comma 1  dell'Art.  4  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e' sospeso fino all'entrata in vigore del piano regionale per le
grandi strutture di vendita.
    7.  Il  centro  commerciale  e'  considerato  grande struttura di
vendita  quando  e'  promosso o progettato o realizzato o gestito con
una  politica  commerciale  unitaria,  con piu' esercizi commerciali,
inseriti  in  una o piu' strutture funzionalmente collegate, anche se
separate  da  strade  o  spazi pubblici, indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie
di attivita'.
    8.  E'  definito  centro  commerciale naturale, e non considerato
grande struttura di vendita, l'insieme prevalentemente gia' esistente
di  piccole attivita' commerciali, artigianali e di servizi, comunque
distinte  e  al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono
attivita'   integrate  individuate  giuridicamente  nelle  forme  del
consorzio o dell'associazione.