(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  2005,  anche  per far fronte alle maggiori spese
derivanti  dal  rinnovo  contrattuale, l'abbattimento percentuale del
12%  sulle  tariffe  in  vigore nell'anno 2004, previsto dall'Art. 2,
comma  1, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51 e' ridotto di
6  punti.  Le prestazioni ospedaliere di alta specialita', allo stato
individuale  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  nonche' i DGR n. 112,
116,  124,  125,  478,  479  e 005 sono remunerate secondo la tariffa
nazionale  vigente;  le stesse prestazioni non sono soggette a volumi
massimi di attivita' fermo restando il tetto di spesa complessivo del
livello di assistenza ospedaliera a livello regionale.
    2.  Le  prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale
vengono  remunerate  secondo il tariffario nazionale in vigore e come
applicato nell'anno 2004.