(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 2005, anche per far fronte alle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale, l'abbattimento percentuale del 12% sulle tariffe in vigore nell'anno 2004, previsto dall'Art. 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51 e' ridotto di 6 punti. Le prestazioni ospedaliere di alta specialita', allo stato individuale dalla Conferenza Stato-Regioni, nonche' i DGR n. 112, 116, 124, 125, 478, 479 e 005 sono remunerate secondo la tariffa nazionale vigente; le stesse prestazioni non sono soggette a volumi massimi di attivita' fermo restando il tetto di spesa complessivo del livello di assistenza ospedaliera a livello regionale. 2. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo il tariffario nazionale in vigore e come applicato nell'anno 2004.