(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 2 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 10/2003 1. L'Art. 1 della legge regionale n. 10/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali. 2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.».