(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del
                            2 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 10/2003

    1.  L'Art.  1  della legge regionale n. 10/2003 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  1.  -  1.  La  Regione  Abruzzo  sostiene il reddito degli
imprenditori  agricoli  e  zootecnici  concorrendo  a  reintegrare le
perdite  derivanti  dai  danni  causati  alle colture o al patrimonio
zootecnico   dalla   fauna   selvatica,  nell'ambito  del  territorio
regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.
    2.  Nell'ambito  dello  stesso  territorio la Regione provvede al
risarcimento  dei  danni per incidenti stradali provocati a veicoli e
persone dalla fauna selvatica.».