(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 12 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 42/2004 le parole «due terzi» sono sostituite dalle parole «settanta per cento»; dopo le parole «in ogni lista provinciale» sono inserite le parole «e regionale».