(Pubblicata  nel  suppl.  str.  n.  1  del Bollettino ufficiale della
             Regione Abruzzo n. 1 del 12 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

    La seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Al  comma  1  dell'Art. 1 della legge regionale n. 42/2004 le
parole «due terzi» sono sostituite dalle parole «settanta per cento»;
dopo le parole «in ogni lista provinciale» sono inserite le parole «e
regionale».