(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 18 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il centro per la giustizia minorile, la dignita' delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della liberta', nonche' il recupero ed il reinserimento nella societa' delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato. 2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parita' rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'Art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).