(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' del servizio volontario di vigilanza ecologica 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attivita' nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica. 2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica e' istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attivita': a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonche' sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale; c) collaborazione con le autorita' competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale; d) collaborazione con le autorita' competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico. 3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica: a) e' organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'Art. 3, comma 3; b) e' iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato); c) e' prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non da' luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.