(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Finalita' del servizio volontario di vigilanza ecologica

    1.  La  Regione  riconosce  la  funzione  del volontariato per la
salvaguardia   dell'ambiente   e   favorisce  la  partecipazione  dei
cittadini   alla   difesa   del  patrimonio  naturale  e  paesistico,
integrandone  l'attivita'  nel  quadro  delle pubbliche funzioni come
membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.
    2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica e' istituito per
favorire  la  formazione  di  una  coscienza  civica di rispetto e di
interesse  per  la  natura ed il territorio, per la loro tutela e per
una  razionale  gestione  delle risorse ambientali, da attuarsi anche
con le seguenti specifiche attivita':
      a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
ambientale   nonche'  sui  criteri,  mezzi  e  comportamenti  atti  a
realizzarla;
      b) vigilanza   sui   fattori,  sulle  componenti  ambientali  e
sull'ambiente   unitariamente  considerato,  al  fine  di  prevenire,
segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983,
n.  90  (Norme  di  attuazione  della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente  modifiche  al  sistema  penale),  fatti  e comportamenti
sanzionati dalla normativa ambientale;
      c) collaborazione  con  le autorita' competenti per la raccolta
di  dati  e  informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio
ambientale;
      d) collaborazione con le autorita' competenti per le operazioni
di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri
di carattere ecologico.
    3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:
      a) e'  organizzato  con criteri unitari per l'intero territorio
regionale  e  svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso
gli enti di cui all'Art. 3, comma 3;
      b) e'  iscritto  di  diritto nell'apposita sezione del registro
generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 24
luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato);
      c) e' prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso
delle  spese  autorizzate,  e  non  da'  luogo  alla  costituzione di
rapporto di lavoro.