(Pubblicato  nel 1° Suppl. Ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 49, comma 3,
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi
locali  di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche):
      a) specifica e ripartisce i segmenti di attivita' di competenza
del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio
nell'ipotesi   in  cui  l'autorita'  d'ambito  abbia  optato  per  la
separazione  delle  relative  funzioni ai sensi dell'Art. 2, comma 2,
della legge regionale n. 26/2003;
      b) determina  i criteri di riferimento cui l'autorita' d'ambito
deve  attenersi  al  fine  di  procedere all'affidamento del servizio
idrico integrato ad una pluralita' di soggetti ai sensi dell'Art. 49,
comma 2, della legge regionale n. 26/2003.