(Pubblicato nel 1° Suppl. Ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche): a) specifica e ripartisce i segmenti di attivita' di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio nell'ipotesi in cui l'autorita' d'ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2003; b) determina i criteri di riferimento cui l'autorita' d'ambito deve attenersi al fine di procedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralita' di soggetti ai sensi dell'Art. 49, comma 2, della legge regionale n. 26/2003.