(Pubblicata  nel  suppl.  str.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 4 del 1° marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.   Il   termine   finale   per   l'attuazione   del   piano  di
stabilizzazione previsto dall'Art. 8 della legge regionale 30 gennaio
2001,  n.  4,  come  modificato  da  ultimo  dall'Art.  1 della legge
regionale 16 marzo 2004, n. 7, e' fissato al 30 giugno 2005.
    2.  Alla  copertura  degli  oneri di cui al precedente comma 1 si
provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'Art. 1
del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000, n. 81 e con le risorse
regionali  determinate  con  legge  finanziaria  regionale,  allocate
all'UPB  4.3.02.02  (capitoli  2323214  e  43020209)  dello  stato di
previsione della spesa del bilancio 2005.
    3. La giunta regionale e' autorizzata a detrarre in compensazione
dalle  somme  da  erogare per l'anno 2005 agli enti sottoscrittori di
apposite  convenzioni  per  l'attuazione  delle finalita' di cui alle
leggi  regionali  30 gennaio  2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le
risorse  attribuite  in  applicazione della legge regionale 30 luglio
1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.
    4. La giunta regionale, sulla base dei principi e degli obiettivi
della  legge  regionale  19 ottobre 1992, n. 20, predispone specifici
programmi    triennali    concernenti   azioni   di   valorizzazione,
salvaguardia,  manutenzione,  ripristino  e  recupero  dei  territori
montani  delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia,
Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e
della comunita' Montana di Verbicaro.
    5.  I  programmi  sono  realizzati dall'AFOR a cui e' affidata la
predisposizione  dei  progetti  annuali  e  la gestione degli stessi.
L'AFOR  utilizzera'  la  sua  struttura  tecnico-amministrativa  ed i
lavoratori   che  hanno  prestato  la  propria  opera  con  i  comuni
interessati  dalla  presente norma. Il numero dei suddetti lavoratori
e'   riportato   nel   decreto  n.  17179  del  21 ottobre  2004  del
dipartimento   forestazione   e  non  puo'  essere  incrementato  e/o
reintegrato  neanche  a  seguito di pensionamenti e/o fuoriuscite dal
bacino.
    6.  Per  la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5,
e'   autorizzata   per  l'esercizio  finanziario  2005  la  spesa  di
Euro 10.000.000,00   con   allocazione  all'UPB  3.2.04.05  (capitolo
32040511)   dello  stato  di  previsione  della  spesa  dello  stesso
bilancio.