(Pubblicata nel suppl. str. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'Art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'Art. 1 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, e' fissato al 30 giugno 2005. 2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005. 3. La giunta regionale e' autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2005 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalita' di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi. 4. La giunta regionale, sulla base dei principi e degli obiettivi della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, predispone specifici programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della comunita' Montana di Verbicaro. 5. I programmi sono realizzati dall'AFOR a cui e' affidata la predisposizione dei progetti annuali e la gestione degli stessi. L'AFOR utilizzera' la sua struttura tecnico-amministrativa ed i lavoratori che hanno prestato la propria opera con i comuni interessati dalla presente norma. Il numero dei suddetti lavoratori e' riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del dipartimento forestazione e non puo' essere incrementato e/o reintegrato neanche a seguito di pensionamenti e/o fuoriuscite dal bacino. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di Euro 10.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.