(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                    Giulia n. 7 del 9 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi

    1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in
armonia  con  la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto
internazionale,  la  normativa  comunitaria  e  statale,  la  Regione
riconosce  alle  cittadine  e  ai cittadini stranieri immigrati, come
individuati  dall'Art.  2,  comma 1, condizioni di uguaglianza con le
cittadine  e  i  cittadini  italiani,  attivandosi  per rimuovere gli
ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
    2. Le politiche della Regione sono finalizzate a:
      a) eliminare ogni forma di discriminazione;
      b) garantire  l'accoglienza  e l'effettiva integrazione sociale
delle  cittadine  e  cittadini  stranieri  immigrati  nel  territorio
regionale;
      c) garantire pari opportunita' di accesso ai servizi;
      d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
      e) favorire  il  reciproco  riconoscimento  e la valorizzazione
delle identita' culturali, religiose e linguistiche;
      f) garantire  forme  di  tutela  dei  diritti con riferimento a
particolari situazioni di vulnerabilita';
      g) assicurare  pari  valore  e  condizioni al genere femminile,
nonche' garanzie di tutela ai minori.
    3.  Con  la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle
proprie   competenze,  all'attuazione  in  particolare  dei  principi
espressi:
      a) dall'articolo 10 della Costituzione;
      b) dalla   Convenzione  di  Ginevra  relativa  allo  status  di
rifugiato,  ratificata  con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica
ed  esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
      c) dalla  Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,
ratificata   con  la  legge  27 maggio  1991,  n.  176  (Ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989);
      d) dalla  Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica  a  livello  locale, adottata dal Consiglio d'Europa e
ratificata  con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione
della  convenzione  sulla  partecipazione  degli  stranieri alla vita
pubblica  a  livello  locale,  fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e B);
      e) dalla  dichiarazione  e  dal  programma  d'azione adottati a
Pechino  dalla  IV  Conferenza  mondiale  sulle donne, recepiti dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997
(Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita'
alle  donne,  a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita'
sociale a donne e uomini);
      f) dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
7 dicembre 2000;
      g) dalla  Convenzione  europea  sull'esercizio  dei diritti dei
fanciulli,  ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
      h) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione
della  Commissione  su  immigrazione, integrazione e occupazione, del
15 gennaio 2004.
    4.  Le province e i comuni promuovono e attuano gli interventi di
competenza  per  rimuovere  gli  ostacoli che di fatto impediscono il
pieno  riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle
cittadine  e  ai  cittadini  stranieri immigrati nel territorio dello
Stato,  con  particolare  riguardo  a  quelli inerenti alle politiche
abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversita'
linguistica,  all'integrazione  sociale,  nonche' alla partecipazione
alla vita pubblica locale.