(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 9 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati, come individuati dall'Art. 2, comma 1, condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. 2. Le politiche della Regione sono finalizzate a: a) eliminare ogni forma di discriminazione; b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale; c) garantire pari opportunita' di accesso ai servizi; d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale; e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche; f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilita'; g) assicurare pari valore e condizioni al genere femminile, nonche' garanzie di tutela ai minori. 3. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi: a) dall'articolo 10 della Costituzione; b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951); c) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989); d) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); e) dalla dichiarazione e dal programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini); f) dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000; g) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); h) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004. 4. Le province e i comuni promuovono e attuano gli interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversita' linguistica, all'integrazione sociale, nonche' alla partecipazione alla vita pubblica locale.