(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005)

                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  13  novembre 2000, n. 20, avente per
oggetto  «Norme  urgenti  per  la  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi,  per  l'adeguamento delle leggi in materia forestale,
nonche'   per   favorire  la  gestione  dei  boschi  e  le  attivita'
forestali»;
    Considerato che con l'Art. 4 della legge regionale 4 giugno 2004,
n. 18, avente per oggetto «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per
il  settore delle attivita' economiche e produttive» dopo il comma 41
dell'Art. 1 della citata legge regionale n. 20/2000 e' stato inserito
il comma 41-bis che recita: «Per il raggiungimento delle finalita' di
cui alla lettera a) del comma 40, l'amministrazione regionale, per le
masse  legnose  delle foreste di proprieta' regionale, e' autorizzata
per  i  volumi  fino  a  dieci metri cubi alla vendita diretta o alla
cessione  gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri
cubi  fino  a  cento  metri  cubi  alla  vendita  mediante  ricorso a
trattativa  privata,  previo  esperimento  di  gara  ufficiosa tra un
numero  di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente
comma sono definite con Regolamento previa deliberazione della giunta
regionale»;
    Constatato  che  il  materiale  legnoso  di  piccoli quantitativi
necessita   di   essere   prontamente  allontanato  dalla  proprieta'
regionale  in  ogni  caso  per  motivi  colturali, fitosanitari o per
ridurre  il  rischio  di  innesco  di incendi, e che per il materiale
dotato  di  valore  economico  il  pronto  allontanamento e' motivato
altresi'  dall'esigenza  di  prevenire  un rapido degrado dovuto alle
condizioni precarie in cui si trova;
    Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale n. 3701 del 24
novembre  2003,  n. 4102, del 19 dicembre 2003, n. 959, del 16 aprile
2004  e  n. 1967 del 22 luglio 2004 di riordino e di ristrutturazione
dell'amministrazione regionale;
    Considerato  che  le  predette deliberazioni affidano al servizio
gestione  foreste  regionali e aree protette della direzione centrale
risorse  agricole,  naturali,  forestali e montagna la gestione delle
foreste di proprieta' regionale;
    Visto  il  testo  del  «Regolamento  per la vendita e la cessione
gratuita  di  piccoli  quantitativi  di materiale legnoso proveniente
dalle  foreste  di  proprieta'  regionale»  predisposto  dal servizio
gestione  foreste  regionali  e  aree protette della citata direzione
centrale;
    Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n. 7, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,   che   approva   il   «Regolamento   di   organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2005,
n. 199;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  vendita  e  la cessione
gratuita  di  piccoli  quantitativi  di materiale legnoso proveniente
dalle  foreste  di  proprieta'  regionale,  ai sensi del comma 41-bis
dell'Art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 febbraio 2005
                                ILLY