(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, avente per oggetto «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali»; Considerato che con l'Art. 4 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, avente per oggetto «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive» dopo il comma 41 dell'Art. 1 della citata legge regionale n. 20/2000 e' stato inserito il comma 41-bis che recita: «Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 40, l'amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprieta' regionale, e' autorizzata per i volumi fino a dieci metri cubi alla vendita diretta o alla cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con Regolamento previa deliberazione della giunta regionale»; Constatato che il materiale legnoso di piccoli quantitativi necessita di essere prontamente allontanato dalla proprieta' regionale in ogni caso per motivi colturali, fitosanitari o per ridurre il rischio di innesco di incendi, e che per il materiale dotato di valore economico il pronto allontanamento e' motivato altresi' dall'esigenza di prevenire un rapido degrado dovuto alle condizioni precarie in cui si trova; Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102, del 19 dicembre 2003, n. 959, del 16 aprile 2004 e n. 1967 del 22 luglio 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale; Considerato che le predette deliberazioni affidano al servizio gestione foreste regionali e aree protette della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la gestione delle foreste di proprieta' regionale; Visto il testo del «Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprieta' regionale» predisposto dal servizio gestione foreste regionali e aree protette della citata direzione centrale; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., che approva il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2005, n. 199; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprieta' regionale, ai sensi del comma 41-bis dell'Art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 febbraio 2005 ILLY