(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizione 1. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rientra, secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficienza ed economicita', nell'ambito delle competenze delle Regioni. 2. La Regione Campania, ai sensi del decreto di cui al comma 1, istituisce i centri di assistenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate - denominate case delle donne maltrattate - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalita' di rapporto con le istituzioni pubbliche o private. 3. I centri di assistenza fungono da sportelli antiviolenza e svolgono le seguenti attivita': a) raccolta e analisi dei dati relativi alla condizione delle donne maltrattate emersa dai colloqui e dalle denunce presentate; diffusione dei dati raccolti e delle analisi elaborate; b) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e delle case e degli operatori sociali istituzionali; c) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; d) prestazioni di assistenza legale e psicologica. 4. Le case delle donne maltrattate sono luoghi di accoglienza e di residenza delle donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale, o che l'hanno subita. 5. Le case delle donne maltrattate hanno lo scopo di: e) offrire solidarieta' ed accoglienza ad ogni donna, cittadina europea o extraeuropea in regola con le leggi vigenti sul territorio nazionale, che si rivolge ai centri e alle case per aver subito violenze, molestie o sopraffazioni; f) fornire consulenza legale e psicologica; g) studiare e sperimentare sistemi per prevenire ogni forma di violenza o abusi verso le donne, favorendo un' educazione alla non violenza e fornendo aiuto per superare i danni morali e materiali ad essa conseguenti; h) favorire interventi di rete con altre istituzioni, associazioni, organizzazioni, pubbliche e private, con il supporto di specifiche figure professionali per offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.