(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del
                          28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizione
    1.  La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di
interventi  e  servizi  sociali  ai  sensi  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112, rientra, secondo i principi di sussidiarieta',
cooperazione,   efficienza   ed   economicita',   nell'ambito   delle
competenze delle Regioni.
    2.  La  Regione Campania, ai sensi del decreto di cui al comma 1,
istituisce  i  centri  di  assistenza e le case di accoglienza per le
donne  maltrattate  -  denominate  case delle donne maltrattate - che
agiscono  senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella
gestione e nelle modalita' di rapporto con le istituzioni pubbliche o
private.
    3.  I  centri  di  assistenza fungono da sportelli antiviolenza e
svolgono le seguenti attivita':
      a) raccolta  e  analisi dei dati relativi alla condizione delle
donne  maltrattate  emersa  dai  colloqui e dalle denunce presentate;
diffusione dei dati raccolti e delle analisi elaborate;
      b) formazione  e  aggiornamento  delle  operatrici dei centri e
delle case e degli operatori sociali istituzionali;
      c) iniziative   culturali   di  prevenzione,  pubblicizzazione,
sensibilizzazione  e  denuncia  del problema della violenza contro le
donne,   anche  in  collaborazione  con  altri  enti,  istituzioni  e
associazioni;
      d) prestazioni di assistenza legale e psicologica.
    4.  Le  case delle donne maltrattate sono luoghi di accoglienza e
di  residenza  delle  donne esposte alla minaccia di violenza fisica,
psichica, sessuale, o che l'hanno subita.
    5. Le case delle donne maltrattate hanno lo scopo di:
      e) offrire solidarieta' ed accoglienza ad ogni donna, cittadina
europea  o extraeuropea in regola con le leggi vigenti sul territorio
nazionale,  che  si  rivolge  ai  centri  e alle case per aver subito
violenze, molestie o sopraffazioni;
      f) fornire consulenza legale e psicologica;
      g) studiare  e sperimentare sistemi per prevenire ogni forma di
violenza  o  abusi  verso le donne, favorendo un' educazione alla non
violenza  e fornendo aiuto per superare i danni morali e materiali ad
essa conseguenti;
      h) favorire   interventi   di   rete   con  altre  istituzioni,
associazioni, organizzazioni, pubbliche e private, con il supporto di
specifiche  figure  professionali per offrire assistenza alle diverse
tipologie di violenza subite dalle donne.