(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 9 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento di articoli nella legge regionale n. 23/1996 e successive modifiche ed integrazioni 1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attivita' di pesca e dell'acquacoltura marittima) sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 7-bis. (Programmi di assistenza tecnica). - 1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di cui all'Art. 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/1999, a carattere regionale e di attivita' connesse con l'applicazione di regolamenti dell'Unione europea. 2. L'intensita' dell'aiuto, nei limiti di cui all'allegato IV del Regolamento CE n. 2792/1999, e' la seguente: a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralita' di destinatari; b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario. Art. 7-ter (Modalita' di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai contributi e procedure). - 1. Le associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i contributi di cui all'Art. 7-bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da svolgere nell'anno stesso. 2. La giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all'80 per cento del contributo; il restante importo e' liquidato ad avvenuta verifica dell'attivita' svolta. 3. La giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1».