(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                            9 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento di articoli nella legge regionale n. 23/1996 e successive
                      modifiche ed integrazioni

    1.  Dopo  l'Art.  7  della  legge regionale 20 maggio 1996, n. 23
(interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle
attivita'  di  pesca  e  dell'acquacoltura marittima) sono inseriti i
seguenti articoli:
    «Art.  7-bis.  (Programmi di assistenza tecnica). - 1. La Regione
concede,  nei  limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle
associazioni  regionali  di  categoria  della  pesca marittima per lo
svolgimento  di  azioni  volte  alla  realizzazione  di  programmi di
assistenza tecnica, di cui all'Art. 15, comma 3 del Regolamento CE n.
2792/1999,   a  carattere  regionale  e  di  attivita'  connesse  con
l'applicazione di regolamenti dell'Unione europea.
    2. L'intensita' dell'aiuto, nei limiti di cui all'allegato IV del
Regolamento CE n. 2792/1999, e' la seguente:
      a) fino  al  100  per cento per azioni di interesse collettivo,
aventi una pluralita' di destinatari;
      b) fino  al  40  per cento per azioni di interesse individuale,
aventi un unico destinatario.
    Art.   7-ter   (Modalita'   di  presentazione  dei  programmi  di
assistenza  tecnica  per accedere ai contributi e procedure). - 1. Le
associazioni  regionali  di  categoria  della  pesca  marittima,  per
ottenere  i  contributi  di  cui  all'Art. 7-bis, presentano entro il
31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma
di assistenza tecnica da svolgere nell'anno stesso.
    2.  La  giunta  regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria
delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un
acconto  pari all'80 per cento del contributo; il restante importo e'
liquidato ad avvenuta verifica dell'attivita' svolta.
    3.  La  giunta  regionale  stabilisce  criteri e modalita' per la
concessione dei contributi di cui al comma 1».