(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna n.
                       61 del 1ยช aprile 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

         NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E' STATA PRESENTATA

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                              Preambolo

    La  Regione  Emilia-Romagna, si fonda sui valori della Resistenza
al  nazismo  e  al  fascismo  e  sugli  ideali  di  liberta' e unita'
nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti
dalla  Costituzione  italiana  e dall'Unione europea; consapevole del
proprio  patrimonio  culturale,  umanistico, ideale e religioso e dei
principi  di  pluralismo  e  laicita'  delle  istituzioni,  opera per
affermare:
      a) i  valori  universali  di liberta', eguaglianza, democrazia,
rifiuto  del  totalitarismo, giustizia sociale e solidarieta' con gli
altri popoli del mondo e con le future generazioni;
      b) il riconoscimento della pari dignita' sociale della persona,
senza  alcuna  discriminazione  per  ragioni di genere, di condizioni
economiche,  sociali  e  personali, di eta', di etnia, di cultura, di
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
      c) la  pace  e il ripudio della guerra come strumento di offesa
alla  liberta'  degli  altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
    Trae  la  legittimazione  della  propria  azione  dal  voto degli
elettori;   promuove   la   democrazia  partecipata  e  il  confronto
permanente   con   le  organizzazioni  della  societa';  riconosce  e
favorisce  l'autonomia degli enti e delle comunita' locali; opera per
la  rappresentanza  trasparente  degli  interessi  e  per la coesione
sociale.
    Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera
societa' regionale e delle generazioni future.
    Consapevole   del   mutato  quadro  istituzionale  che  ha  visto
attribuire  alla  Regione  un  ruolo  completamente nuovo nell'ambito
della  funzione  legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la
valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione,
nel quadro dell'unita' e indivisibilita' della Repubblica,
adotta il presente
                               STATUTO

                               Art. 1.
                 Elementi costitutivi della Regione

    1.   L'Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  entro  l'unita'  della
Repubblica,  secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea
e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo
della comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa'
e dello Stato.
    2.  La  Regione  Emilia-Romagna comprende le comunita' locali, le
istituzioni  e  i  territori  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,
Forli-Cesena,  Modena,  Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,
Rimini.
    3.  Il  capoluogo  della  Regione  e'  la citta' metropolitana di
Bologna.
    4.  Gli  organi  della  Regione  possono  riunirsi  anche in sedi
diverse dal capoluogo.
    5.  La  Regione  ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge
regionale.