(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 18 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 45/2004 dopo le parole «del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381» inserire «del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti». 2. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 45/2004 le parole «Trattato CEE» sono sostituite con «Trattato istitutivo dell'Unione europea». Al comma 1 dell'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004 le parole «decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e del» sono soppresse. Al comma 1 dell'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004 le parole «relativo a campi magnetici ad alta frequenza» sono sostituite con le parole «che fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».