(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del
                           18 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Modifiche all'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004

    1.  Al  comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 45/2004 dopo
le  parole  «del  decreto  ministeriale  10 settembre  1998,  n. 381»
inserire  «del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
8 luglio  2003  recante  la fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori  di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione
della  popolazione  dalle  esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».
    2.  Al  comma 1  dell'Art.  1 della legge regionale n. 45/2004 le
parole  «Trattato  CEE»  sono  sostituite  con  «Trattato  istitutivo
dell'Unione europea».
    Al  comma 1 dell'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004 le
parole  «decreto  ministeriale  10 settembre 1998, n. 381 e del» sono
soppresse.
    Al  comma 1 dell'Art. 1 della della legge regionale n. 45/2004 le
parole «relativo a campi magnetici ad alta frequenza» sono sostituite
con  le parole «che fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici».