(Pubblicata  nel  suppl.  stra.  n.8  al  Bollettino  ufficiale della
        Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 30 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di
        strutture ricettive turistiche e di condono edilizio

    1.  Le  province,  i  comuni,  le comunita' montane, le unioni di
comuni  e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare
il  conseguimento  degli  obiettivi  di finanza pubblica stabiliti in
sede  di Unione europea adottando comportamenti idonei a contenere la
spesa.
    2.  Le  province,  i  comuni,  le comunita' montane, le unioni di
comuni  e loro consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005,
2006  e  2007,  non possono effettuare spese di ammontare superiore a
quelle  medie  sostenute  nel  triennio  2002-2004 per l'acquisto, la
manutenzione,   il   noleggio   e   l'esercizio  di  autovetture.  Il
superamento  del  limite di spesa deve essere adeguatamente motivato,
con  riferimento  alla necessita' di assicurare i servizi dell'ente e
di  migliorare  la qualita' delle emissioni in atmosfera, e corredato
della     valutazione     positiva     dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente.
    3.  La  spesa  annua  delle  province, dei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti e delle comunita' montane per incarichi di
studio  o  di  ricerca,  ovvero  di  consulenze,  affidati a soggetti
estranei  all'amministrazione,  per  ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, non puo' essere superiore alla spesa media sostenuta negli anni
2002,   2003   e   2004;   gli  atti  di  affidamento  di  incarichi,
adeguatamente  motivati,  che  superino  tali  limiti,  devono essere
trasmessi  alla  Corte  dei conti; le disposizioni di cui al presente
comma non  trovano  applicazione  per gli incarichi relativi a lavori
pubblici e per gli incarichi che non comportino spese.
    4.  I  commi 43,  44, 45 e 66 dell'Art. 1 della legge 30 dicembre
2004,  n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti
locali del Friuli-Venezia Giulia.
    5.  Le  province,  i  comuni, le comunita' montane e le unioni di
comuni   hanno  facolta'  di  utilizzare  le  entrate  derivanti  dal
plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi
i   beni   immobili,   per   l'estinzione  anticipata  dei  mutui  in
ammortamento.
    6. All'Art. 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n.
18,  relativo  alla  classificazione  delle  case  e appartamenti per
vacanze,  le  parole «fino al 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
parole «fino al 31 dicembre 2005».
    7.  La  modifica  del  termine di cui al comma 6 ha effetto dalla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2003.
    8.  Alla  legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali
sulla  sanatoria  degli  abusi  edilizi prevista dall'articolo 32 del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  e successive modifiche,
nonche'  sul  regime  autorizzatorio  dell'attivita'  edilizia), sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) all'Art.  6,  comma 1,  le  parole  «e' presentata al comune
entro  il  31 marzo 2005» sono sostituite dalle parole «e' presentata
al comune entro il 31 ottobre 2005»;.
      b) all'Art. 8, comma 1, le parole «deve essere presentata entro
il   31 marzo  2005»  sono  sostituite  dalle  parole,  «deve  essere
presentata entro il 31 ottobre 2005».
    9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2004.