(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 19 aprile 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 527 di data 18 marzo 2005, concernente l'approvazione del «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Questo regolamento disciplina la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli previste dall'Art. 2-ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), di seguito denominata legge provinciale, per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale. 2. Questo regolamento disciplina anche i casi, i tempi e le modalita' per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente proveniente da fuori provincia, nel rispetto dell'intesa sottoscritta tra la provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al sensi dell'Art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).