(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 12 aprile 2005) IL PRESIDENTE PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 47 del 17 gennaio 2005; E m a n a la seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, recante «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: ordinamento della formazione professionale». 1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e' cosi' sostituito: «2. Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l'ammissione all'esame finale, l'allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell'anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.».