(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 18 del 4 maggio 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004, n. 153 recante
«Attuazione  della  legge  7  marzo  2003, n. 38, in materia di pesca
marittima»  ed  in  particolare l'Art. 4 che prevede che le navi ed i
galleggianti  abilitati  alla  navigazione ai sensi dell'Art. 149 del
Codice  della  navigazione, per l'esercizio della pesca professionale
devono essere muniti di licenza di pesca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio  1995,  e successive
modifiche,  in  materia  di  rilascio  delle  licenze  per  la  pesca
marittima;
    Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la disciplina
della pesca del novellame da allevamento;
    Considerato che il decreto ministeriale 7 agosto 1996 prevede che
la  pesca  del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o
ai  ripopolamenti  puo'  essere  esercitata  nei  periodi dal secondo
lunedi'  di  marzo  al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre di
ogni anno;
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con il quale
sono  stati  trasferiti  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia i beni
appartenenti  al demanio idrico, compresi quelli situati nella laguna
di Marano e Grado, e le relative funzioni amministrative;
    Vista  l'intesa  sottoscritta  il  13  gennaio  2005 tra lo Stato
(Ministero  lavori  pubblici - Magistrato alle acque di Venezia) e la
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia per l'esercizio dell'azione
amministrativa,  in  relazione alla gestione dei beni demaniali della
laguna di Marano-Grado, cosi' come previsto dall'Art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;
    Constatato    che   la   pesca   del   novellame   e'   attivita'
tradizionalmente   esercitata   dai   pescatori  e  vallicoltori  del
compartimento   marittimo   di   Monfalcone   nelle  acque  marittime
territoriali  limitrofe  alla  laguna  di Marano-Grado e nella laguna
medesima  al fine di incrementare le produzioni ittiche delle valli e
degli impianti di pesca della Regione;
    Considerato  che  presso  la direzione centrale risorse agricole,
naturali,  forestali  e  montagna  sono pervenute istanze da parte di
pescatori  professionali  del  compartimento  marittimo di Monfalcone
tendenti  ad  ottenere  l'autorizzazione  per l'esercizio della pesca
consuetudinaria   del   pesce  novello  da  semina  nella  laguna  di
MaranoGrado per l'anno 2005;
    Visto   il   «Regolamento   recante   criteri   e  modalita'  per
l'autorizzazione  della  pesca di novellame da allevamento per l'anno
2004, nelle acque della laguna di Marano-Grado» approvato con decreto
del Presidente della Regione n. 095/Pres. del 30 marzo 2004;
    Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'emanazione  di una legge
regionale  organica  che regolamenti il settore della pesca, disporre
che  anche  per  l'anno  2005  l'attivita'  di pesca del novellame da
allevamento  esercitata  nella  laguna  di  Marano-Grado sia regolata
analogamente  a  quella esercitata nelle acque marittime territoriali
secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del succitato decreto
ministeriale 7 agosto 1996;
    Visto   il  regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della  Regione  n.  0277/Pres.  del  27  agosto  2004, pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  della Regione, supplemento straordinario n. 18
del 10 settembre 2004;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2005,
n. 679;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  recante  criteri e modalita' per
l'autorizzazione  della  pesca di novellame da allevamento per l'anno
2005,  nelle  acque della laguna di Marano-Grado», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 19 aprile 2005
                                ILLY