(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2005) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» ed in particolare l'Art. 4 che prevede che le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'Art. 149 del Codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche, in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da allevamento; Considerato che il decreto ministeriale 7 agosto 1996 prevede che la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti puo' essere esercitata nei periodi dal secondo lunedi' di marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre di ogni anno; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con il quale sono stati trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia i beni appartenenti al demanio idrico, compresi quelli situati nella laguna di Marano e Grado, e le relative funzioni amministrative; Vista l'intesa sottoscritta il 13 gennaio 2005 tra lo Stato (Ministero lavori pubblici - Magistrato alle acque di Venezia) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio dell'azione amministrativa, in relazione alla gestione dei beni demaniali della laguna di Marano-Grado, cosi' come previsto dall'Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265; Constatato che la pesca del novellame e' attivita' tradizionalmente esercitata dai pescatori e vallicoltori del compartimento marittimo di Monfalcone nelle acque marittime territoriali limitrofe alla laguna di Marano-Grado e nella laguna medesima al fine di incrementare le produzioni ittiche delle valli e degli impianti di pesca della Regione; Considerato che presso la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono pervenute istanze da parte di pescatori professionali del compartimento marittimo di Monfalcone tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca consuetudinaria del pesce novello da semina nella laguna di MaranoGrado per l'anno 2005; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2004, nelle acque della laguna di Marano-Grado» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 095/Pres. del 30 marzo 2004; Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una legge regionale organica che regolamenti il settore della pesca, disporre che anche per l'anno 2005 l'attivita' di pesca del novellame da allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado sia regolata analogamente a quella esercitata nelle acque marittime territoriali secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del succitato decreto ministeriale 7 agosto 1996; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 1° aprile 2005, n. 679; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2005, nelle acque della laguna di Marano-Grado», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 aprile 2005 ILLY