(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Toscana n. 18 del 4 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 5 dell'Art. 13 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attivita' disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui all'Art. 9, comma 4, lettera a), nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano disuperficie inferiore a 150 ha.» 2. Il comma 8 dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «8. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ambito territoriale di caccia (ATC) decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito ogni due anni dalla giunta regionale. I comitati possono prevedere lo svolgimento di attivita' pratiche di collaborazione al fine di perseguire le finalita' programmate. Tali attivita' interessano tutti i cacciatori iscritti e possono essere considerate condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo ovvero costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.».