(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  Regione  Toscana n. 18 del 4
                             marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1994

    1. Il comma 5 dell'Art. 13 della legge regionale 12 gennaio 1994,
n.  3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio») e' sostituito dal seguente:
    «5.  Ai  fini  dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle
attivita'  disciplinate  dal  presente  articolo,  i comitati possono
proporre  l'istituzione  e  la  regolamentazione  di zone di rispetto
venatorio.  Tali  zone  sono escluse dalla quota di territorio di cui
all'Art.  9, comma 4, lettera a), nel caso abbiano durata inferiore a
quella   del   piano   faunistico   venatorio   provinciale  e  siano
disuperficie inferiore a 150 ha.»
    2.  Il  comma  8  dell'Art. 13 della legge regionale n. 3/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «8.  I  cacciatori  aventi  diritto  all'accesso  sono  tenuti al
versamento  di  una  quota  di  iscrizione all'ambito territoriale di
caccia  (ATC)  decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo
stabilito  ogni  due  anni dalla giunta regionale. I comitati possono
prevedere  lo  svolgimento di attivita' pratiche di collaborazione al
fine   di   perseguire   le  finalita'  programmate.  Tali  attivita'
interessano  tutti i cacciatori iscritti e possono essere considerate
condizione  necessaria  per  la  riconferma  dell'iscrizione  all'ATC
medesimo  ovvero  costituire titolo per l'eventuale recupero di parte
della quota di iscrizione versata.».