(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'Art. 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le attivita' e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla giunta provinciale con propria deliberazione.»