(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'Art.  17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
    «Le  attivita'  e  gli  sport acquatici che possono danneggiare o
pregiudicare  il  patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e
nei   periodi   individuati  dalla  giunta  provinciale  con  propria
deliberazione.»