(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n.
48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle
loro risorse).
1. L'Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Strade e altre infrastrutture forestali) - 1. Sono
considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo
stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonche' al
collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse
dalla disciplina di questo articolo le strade soggette a pubblico
transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.
2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate
infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti
per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di
deposito del legname collegati con le strade forestali, nonche' i
rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e
le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.
3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'Art. 1 del regio
decreto n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale
31 ottobre 1977, n. 30, il comune amministrativo competente per
territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo,
ad individuare e classificare le strade forestali adibite
all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonche' le
strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco; il
comune provvede altresi' alla conseguente compilazione e
aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette
infrastrutture.
4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco e' vietata
la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti
alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali
nonche' di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o
funzioni, nonche' di quelli autorizzati di volta in volta dal
proprietario in casi straordinari di necessita' ed urgenza.
5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del
bosco e' inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti
di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessita',
dal proprietario della strada medesima. Tale autorizzazione non e'
richiesta per i veicoli a motore di proprieta' degli aventi diritto
di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di
proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale.
L'autorizzazione non e' inoltre richiesta per i veicoli a motore che
trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti
dall'Art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
6. Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore di questa legge, la provincia, previo parere
obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale
delle ASUC, sentita la competente commissione permanente del
consiglio, definisce i criteri e la procedura per la classificazione
delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la
regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni
da parte dei proprietari nonche' per l'identificazione degli
autoveicoli degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione
dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al
servizio esclusivo del bosco, ovvero nella definizione delle
procedure funzionali a tale classificazione, il regolamento tiene
conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con
caratteristiche di fruibilita' da parte delle persone portatrici di
minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade
forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per
l'accesso di carrozzine e di persone con difficolta' di movimento.
7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:
a) individua i soggetti competenti a richiedere la nuova
classificazione o la modifica di quelle in essere, ricomprendendo
comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura
provinciale competente in materia di foreste nonche' i proprietari
della strada; dispone inoltre la pubblicazione delle richieste
all'albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla
lettera a), del parere dei soggetti proprietari di cui all'Art. 3,
secondo comma, di questa legge nonche' della struttura provinciale
competente in materia di foreste; il regolamento puo' prevedere che
il predetto parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una
conferenza di servizi secondo la disciplina recata dal medesimo
regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi,
nel caso in cui le strade oggetto di classificazione ricadano a
cavallo di due o piu' comuni, prevedendo la convocazione di una
conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o
della variazione di classificazione esclusivamente in caso di
unanimita'; nel caso in cui in conferenza non sia raggiunta
l'unanimita', gli atti sono trasmessi alla giunta provinciale la
quale provvede in via definitiva;
d) disciplina le modalita' di ricorso alla giunta provinciale
nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.
8. Il divieto di circolazione e' reso noto al pubblico mediante
apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di
apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade
forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale e'
integrato da uno speciale pannello con la scritta «salvo
autorizzazione». Il segnale di divieto puo' essere comunque integrato
da idonea barriera di chiusura.
9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo
alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree
forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le
mulattiere, i sentieri,le piste da sci, i tracciati di impianti di
risalita e similari, e' vietata la circolazione di qualsiasi veicolo
a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla
gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonche' di quelli impiegati
per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le
relative necessarie manutenzioni.
10. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo
idrogeologico e' vietata la circolazione dei veicoli a motore al di
fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di
cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo.».