(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n.
48  (Provvedimenti  per il potenziamento delle aree forestali e delle
                           loro risorse).
    1.  L'Art.  6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  6.  (Strade  e  altre  infrastrutture forestali) - 1. Sono
considerate  strade  forestali  le  vie  di  penetrazione,  con fondo
stabilizzato,  all'interno  delle  aree forestali soggette al vincolo
idrogeologico  di  cui  al  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
destinate  al  servizio  dei  patrimoni  silvo-pastorali,  nonche' al
collegamento  di  questi  con  la  rete viaria pubblica. Sono escluse
dalla  disciplina  di  questo  articolo le strade soggette a pubblico
transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.
    2.  Oltre  alle  strade  di  cui  al  comma 1,  sono  considerate
infrastrutture  forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti
per  l'esbosco  del  legname,  i  piazzali  di prima lavorazione e di
deposito  del  legname  collegati  con le strade forestali, nonche' i
rifugi  destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e
le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.
    3.  Allo  scopo di evitare i danni previsti dall'Art. 1 del regio
decreto  n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale
31 ottobre  1977,  n.  30,  il  comune  amministrativo competente per
territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo,
ad   individuare   e   classificare   le   strade  forestali  adibite
all'esclusivo  servizio  dei  boschi e le piste di esbosco nonche' le
strade  forestali  non  adibite  all'esclusivo servizio del bosco; il
comune    provvede   altresi'   alla   conseguente   compilazione   e
aggiornamento   di  due  distinti  elenchi  riguardanti  le  predette
infrastrutture.
    4.  Su  tutte le strade forestali e le piste d'esbosco e' vietata
la  circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti
alla  sorveglianza  e  alla  gestione  dei  patrimoni silvo-pastorali
nonche'  di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o
funzioni,  nonche'  di  quelli  autorizzati  di  volta  in  volta dal
proprietario in casi straordinari di necessita' ed urgenza.
    5.  Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del
bosco  e'  inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti
di  autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessita',
dal  proprietario  della  strada medesima. Tale autorizzazione non e'
richiesta  per  i veicoli a motore di proprieta' degli aventi diritto
di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di
proprietari   di   beni  immobili  serviti  dalla  strada  forestale.
L'autorizzazione  non e' inoltre richiesta per i veicoli a motore che
trasportano  persone  portatrici  di  minorazione,  nei casi previsti
dall'Art.   14   della   legge   provinciale  7 gennaio  1991,  n.  1
(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
    6.  Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  di questa legge, la provincia, previo parere
obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale
delle   ASUC,   sentita  la  competente  commissione  permanente  del
consiglio,  definisce i criteri e la procedura per la classificazione
delle   strade   forestali   e   delle   piste   d'esbosco,   per  la
regolamentazione  del transito e per il rilascio delle autorizzazioni
da   parte   dei  proprietari  nonche'  per  l'identificazione  degli
autoveicoli  degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione
dei  criteri  per  la  classificazione  delle  strade  non adibite al
servizio   esclusivo   del  bosco,  ovvero  nella  definizione  delle
procedure  funzionali  a  tale  classificazione, il regolamento tiene
conto  dei  casi  in  cui  le  strade  interessano  aree  montane con
caratteristiche  di  fruibilita' da parte delle persone portatrici di
minorazione   e  stabilisce  i  criteri  per  individuare  le  strade
forestali  con  caratteristiche  idonee  per  realizzare passaggi per
l'accesso di carrozzine e di persone con difficolta' di movimento.
    7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:
      a) individua  i  soggetti  competenti  a  richiedere  la  nuova
classificazione  o  la  modifica  di quelle in essere, ricomprendendo
comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura
provinciale  competente  in  materia di foreste nonche' i proprietari
della  strada;  dispone  inoltre  la  pubblicazione  delle  richieste
all'albo comunale per quindici giorni;
      b) prevede   l'acquisizione,   sulle  proposte  previste  dalla
lettera a),  del  parere  dei soggetti proprietari di cui all'Art. 3,
secondo  comma,  di  questa legge nonche' della struttura provinciale
competente  in  materia di foreste; il regolamento puo' prevedere che
il  predetto  parere  sia reso in forma coordinata nell'ambito di una
conferenza  di  servizi  secondo  la  disciplina  recata dal medesimo
regolamento;
      c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi,
nel  caso  in  cui  le  strade  oggetto di classificazione ricadano a
cavallo  di  due  o  piu'  comuni,  prevedendo la convocazione di una
conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o
della   variazione  di  classificazione  esclusivamente  in  caso  di
unanimita';   nel  caso  in  cui  in  conferenza  non  sia  raggiunta
l'unanimita',  gli  atti  sono  trasmessi  alla giunta provinciale la
quale provvede in via definitiva;
      d) disciplina  le  modalita' di ricorso alla giunta provinciale
nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.
    8.  Il  divieto di circolazione e' reso noto al pubblico mediante
apposizione,  a cura del comune amministrativo o del proprietario, di
apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade
forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale e'
integrato   da   uno   speciale   pannello   con  la  scritta  «salvo
autorizzazione». Il segnale di divieto puo' essere comunque integrato
da idonea barriera di chiusura.
    9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo
alle  strade  e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree
forestali   soggette   a   vincolo  idrogeologico,  ivi  comprese  le
mulattiere,  i  sentieri,le  piste da sci, i tracciati di impianti di
risalita  e similari, e' vietata la circolazione di qualsiasi veicolo
a  motore,  ad  eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla
gestione  dei  patrimoni silvo-pastorali, nonche' di quelli impiegati
per  lo  svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le
relative necessarie manutenzioni.
    10.  Nelle  aree  a  pascolo  e  improduttive  soggette a vincolo
idrogeologico  e'  vietata la circolazione dei veicoli a motore al di
fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di
cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo.».