(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni   della   legge   provinciale   15 giugno  1998,  n.  7
(Disciplina  degli  interventi assistenziali in favore degli invalidi
             civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).
    1.  Dopo il comma 8 dell'Art. 3 della legge provinciale 15 giugno
1998, n. 7, e' aggiunto il seguente:
    «8-bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere
erogate,  in  pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza
di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si
obblighi  a rimborsare alla provincia quanto ricevuto per il medesimo
periodo  di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio
diritto.  La  provincia  e'  autorizzata  a  stipulare  convenzioni e
accordi  con  gli  enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni
incompatibili  per  facilitare  il  recupero  di quanto eventualmente
erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere
effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato.»
    2. Il comma 4 dell'Art. 7 della legge provinciale 15 giugno 1998,
n. 7, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Ai  fini  dell'ottemperanza  dei limiti di reddito personale
richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di
cui  all'Art.  3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti
da  lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50
per cento.».
    3.  Il  comma 1  dell'Art.  15  della legge provinciale 15 giugno
1998, n. 7, e' sostituito dal seguente:
    «1.  L'accertamento  dell'invalidita'  civile in prima istanza e'
effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da
medici  specialisti  in medicina legale e delle assicurazioni sociali
addetti  alla  struttura  operativa  dell'azienda  provinciale  per i
servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di
medicina  legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti
in   numero  sufficiente,  da  altri  medici  addetti  alla  medesima
struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici
di  altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o
con  questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento
della medesima struttura competente.».
    4.  Fatti  salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in
vigore  di  questa legge, la provincia recupera le prestazioni di cui
all'Art.  3  della legge provinciale n. 7 del 1998 erogate, a partire
dal 1° gennaio 2004, in pendenza di ricorsi o di contenzioso promossi
dall'interessato  circa la spettanza di prestazioni incompatibili con
quelle  provinciali,  in  tutti  i  casi  in  cui sia successivamente
accertato  il  diritto ad esse; in considerazione del carattere delle
prestazioni provinciali, la provincia assume interamente a carico del
proprio  bilancio,  nei  medesimi casi, l'onere relativo a mensilita'
erogate prima di tale data.