(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti). 1. Dopo il comma 8 dell'Art. 3 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere erogate, in pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si obblighi a rimborsare alla provincia quanto ricevuto per il medesimo periodo di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio diritto. La provincia e' autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con gli enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni incompatibili per facilitare il recupero di quanto eventualmente erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato.» 2. Il comma 4 dell'Art. 7 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento.». 3. Il comma 1 dell'Art. 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, e' sostituito dal seguente: «1. L'accertamento dell'invalidita' civile in prima istanza e' effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici di altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento della medesima struttura competente.». 4. Fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore di questa legge, la provincia recupera le prestazioni di cui all'Art. 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 erogate, a partire dal 1° gennaio 2004, in pendenza di ricorsi o di contenzioso promossi dall'interessato circa la spettanza di prestazioni incompatibili con quelle provinciali, in tutti i casi in cui sia successivamente accertato il diritto ad esse; in considerazione del carattere delle prestazioni provinciali, la provincia assume interamente a carico del proprio bilancio, nei medesimi casi, l'onere relativo a mensilita' erogate prima di tale data.