(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   Ai   sensi   del  secondo  comma dell'Art.  36  della  legge
provinciale  14 settembre  1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e
di  contabilita'  generale della provincia autonoma di Trento), fatto
salvo  quanto  previsto dai commi 2 e 3 di questo articolo, la giunta
provinciale   e'  autorizzata  a  esercitare  provvisoriamente,  fino
all'entrata  in  vigore  della relativa legge e non oltre il 31 marzo
2005,  il  bilancio  della  provincia  per  l'anno  finanziario 2005,
secondo  gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della spesa, le
successive  note  di  variazione  e  il  relativo  disegno  di  legge
presentati al consiglio provinciale.
    2. Ai sensi del comma 10-bis dell'Art. 12 della legge provinciale
14 settembre  1979,  n.  7,  sono  esclusi dalla gestione provvisoria
autorizzata  dal  comma 1  fino  all'entrata in vigore della legge di
bilancio  per  l'anno 2005, gli stanziamenti di spesa autorizzati con
gli articoli della legge provinciale concernente «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della
provincia  autonoma  di  Trento  (legge  finanziaria)» indicati nella
tabella  A,  sulle  unita'  previsionali  di  base  e sui capitoli di
bilancio   riportati   nella   medesima   tabella,   con  riferimento
all'assunzione degli impegni di spesa.
    3.   Sono   esclusi  dalla  gestione  provvisoria,  inoltre,  gli
stanziamenti  autorizzati  per  le  agevolazioni previste dalle leggi
provinciali  indicate  nella  tabella  B,  limitatamente alle domande
presentate  dalle  date indicate nella tabella. Sono conseguentemente
sospesi  i  termini per la conclusione dei relativi procedimenti fino
all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2005.
    4.  Questa  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, e ha
effetto dal 1° gennaio 2005.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.

      Trento, 22 dicembre 2004

                               DELLAI

    (Omissis).