(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi del secondo comma dell'Art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 di questo articolo, la giunta provinciale e' autorizzata a esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 2005, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le successive note di variazione e il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale. 2. Ai sensi del comma 10-bis dell'Art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono esclusi dalla gestione provvisoria autorizzata dal comma 1 fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2005, gli stanziamenti di spesa autorizzati con gli articoli della legge provinciale concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» indicati nella tabella A, sulle unita' previsionali di base e sui capitoli di bilancio riportati nella medesima tabella, con riferimento all'assunzione degli impegni di spesa. 3. Sono esclusi dalla gestione provvisoria, inoltre, gli stanziamenti autorizzati per le agevolazioni previste dalle leggi provinciali indicate nella tabella B, limitatamente alle domande presentate dalle date indicate nella tabella. Sono conseguentemente sospesi i termini per la conclusione dei relativi procedimenti fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2005. 4. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, e ha effetto dal 1° gennaio 2005. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 22 dicembre 2004 DELLAI (Omissis).