(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2005)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  24 aprile 2001, n. 13 recante «Nuove
disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio
1994, n. 97»;
    Visto  in  particolare  l'Art.  17 «Servizio scolastico» di detta
legge  regionale,  come sostituito dall'Art. 28 della legge regionale
4 giugno  2004,  n.  18, in base al quale l'amministrazione regionale
provvede, per il tramite dei comuni, alla concessione di contributi a
favore  di  insegnanti,  dirigenti e personale scolastico con sede di
servizio  in  un  istituto  scolastico  ubicato nei territori montani
della  regione,  cosi' come definiti ai sensi dell'Art. 2 della legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 33;
    Considerato  che  il  comma 3  del  citato Art. 17 prevede che la
misura  dei  contributi,  i  criteri  di  priorita' e le modalita' di
concessione  ed  erogazione dei predetti contributi vengano stabiliti
mediante un apposito regolamento di attuazione;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e
ritenuto di approvarlo;
    Ritenuto,   conseguentemente,   di  abrogare  il  regolamento  di
attuazione   degli  interventi  previsti  dall'Art.  17  della  legge
regionale  n.  13/2001  approvato  con  decreto  del Presidente della
Regione  n.  0142/Pres.  di data 17 maggio 2002 nel testo originario,
fermo  restando  che  lo  stesso  continua  ad  applicarsi  a tutti i
contributi  gia'  erogati e a quelli in corso di erogazione alla data
di entrata in vigore del Regolamento approvato con il presente atto;
    Visto   il  regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2005,
n. 715;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  di attuazione dell'Art. 17 della
legge  regionale  24 aprile  2001,  n.  13»,  nel  testo  allegato al
presente  provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante e
sostanziale.
    E'   conseguentemente   abrogato   con   medesima  decorrenza  il
precedente   Regolamento  di  attuazione  degli  interventi  previsti
dall'Art.  17 della legge regionale n. 13/2001, approvato con decreto
del  Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0142/Pres. nel testo
originario,  fermo  restando  che  lo stesso continua ad applicarsi a
tutti  i  contributi  gia'  erogati e a quelli in corso di erogazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento approvato con il
presente atto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 aprile 2005
                                ILLY