(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 recante «Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97»; Visto in particolare l'Art. 17 «Servizio scolastico» di detta legge regionale, come sostituito dall'Art. 28 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, in base al quale l'amministrazione regionale provvede, per il tramite dei comuni, alla concessione di contributi a favore di insegnanti, dirigenti e personale scolastico con sede di servizio in un istituto scolastico ubicato nei territori montani della regione, cosi' come definiti ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33; Considerato che il comma 3 del citato Art. 17 prevede che la misura dei contributi, i criteri di priorita' e le modalita' di concessione ed erogazione dei predetti contributi vengano stabiliti mediante un apposito regolamento di attuazione; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e ritenuto di approvarlo; Ritenuto, conseguentemente, di abrogare il regolamento di attuazione degli interventi previsti dall'Art. 17 della legge regionale n. 13/2001 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0142/Pres. di data 17 maggio 2002 nel testo originario, fermo restando che lo stesso continua ad applicarsi a tutti i contributi gia' erogati e a quelli in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con il presente atto; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2005, n. 715; Decreta: E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'Art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. E' conseguentemente abrogato con medesima decorrenza il precedente Regolamento di attuazione degli interventi previsti dall'Art. 17 della legge regionale n. 13/2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0142/Pres. nel testo originario, fermo restando che lo stesso continua ad applicarsi a tutti i contributi gia' erogati e a quelli in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con il presente atto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 aprile 2005 ILLY