(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del
                           21 maggio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Abbinamento  dei  referendum  regionali  con  i  referendum nazionali
           Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957

    1.  Dopo  l'Art.  27  della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20
(Norme  in  materia di referendum popolare regionale), e' aggiunto il
seguente:
    «Art.   27-bis   (Abbinamento  dei  referendum  regionali  con  i
referendum  nazionali).  - 1. In caso di contemporaneo svolgimento di
referendum  regionali  e  referendum  nazionali,  alle  consultazioni
referendarie  regionali si applicano, relativamente alla durata delle
operazioni   di   voto  e  di  scrutinio,  alla  composizione  ed  al
funzionamento  dei  seggi  elettorali,  le disposizioni concernenti i
referendum  nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme
sui   referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa
legislativa del popolo).
    2.  Nel  caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative
ai  referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al
termine delle operazioni dei referendum nazionali.».