(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 21 maggio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957 1. Dopo l'Art. 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e' aggiunto il seguente: «Art. 27-bis (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali). - 1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). 2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.».