(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 settembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  212  del 12 settembre 2003, con il quale e'
stato  dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato d'emergenza nel
territorio  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gravemente
colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;
    Vista  l'ordinanza  11 settembre  2003,  n. 3309, con la quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla
protezione   civile  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
l'incarico  di commissario delegato per il superamento dell'emergenza
derivante  dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed
il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma 2 della citata
ordinanza,  il commissario delegato, previa individuazione dei comuni
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  del 29 agosto 2003, provvede,
anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei
predetti  comuni,  all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di
tutte  le  necessarie  ed  urgenti  iniziative,  anche in deroga alla
vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  volte  a  rimuovere  le
situazioni  di  pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza
alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
20 febbraio  2004, n. 3339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  54  del  5 marzo  2004,  recante «Ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile  dirette  a fronteggiare i danni
conseguenti  ai  gravi  eventi  alluvionali  verificatisi  il  giorno
29 agosto  2003  nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia»   ed   in   particolare   l'Art.   3,   comma 1,   lettera e)
dell'ordinanza medesima;
    Visto  il  decreto del commissario delegato del 6 maggio 2004, n.
107/CD,  con il quale sono state approvate le modalita' attuative per
la  concessione  di  contributi a favore dei soggetti danneggiati nei
comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;
    Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 maggio  2004,  n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile»  ed  in  particolare  l'Art.  5  che  integra  e parzialmente
modifica l'ordinanza n. 3339/2004;
    Visto   il   decreto  dell'Assessore  regionale  alla  protezione
civile-commissario  delegato del 28 maggio 2004, n. 158, con il quale
e'  stata  approvata  la  modifica dell'Art. 11 del citato decreto n.
107/CD/2004  secondo  le  novellate disposizioni dell'Art. 5, comma 4
dell'ordinanza   n.   3354/2004,   dal   momento   che   l'originaria
formulazione  dell'Art. 11 non dava attuazione alle nuove intervenute
disposizioni;
    Vista   la   legge  regionale  21  luglio  2004,  n.  19  recante
«Assestamento  del  bilancio  2004 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2004-2006, ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n.  7»  ed in particolare l'Art. 4, commi 13, 14, 15 e 16, che
approva  ulteriori  disposizioni  riguardanti  il  ristoro  dei danni
subiti  dai  beni  mobili  registrati di proprieta', al momento degli
eventi alluvionali del 29 agosto 2003, dei privati proprietari, anche
non  residenti  nei  comuni  colpiti  dall'alluvione,  di beni mobili
registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi;
    Precisato  che, ai sensi dell'Art. 4, comma 14 della citata legge
regionale n. 19/2004, il contributo spettante per il riacquisto di un
bene  mobile  registrato  e' calcolato sulla base del valore del bene
distrutto  o  rottamato,  desunto dai listini correnti, ed e' erogato
fino alla percentuale del 90% della spesa sostenuta per il riacquisto
di  un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore
a 15.000,00 euro;
    Sottolineato che l'Art. 14, comma 15 della citata legge regionale
n.  19/2004  stabilisce  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  in
argomento mediante apposito regolamento, con il quale vengono fissate
le modalita' procedurali e le percentuali di contribuzione;
    Ravvisata  pertanto  la necessita' di provvedere all'approvazione
del  «Regolamento  di  esecuzione  dell'Art.  4 della legge regionale
21 luglio  2004,  n.  19 in materia di interventi urgenti a favore di
privati  danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al
fine di dare attuazione alla norma in argomento;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005,
n. 600;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 15
della  legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi
urgenti  a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del
29 agosto  2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 aprile 2005