(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2005) IL PRESIDENTE Visto il Regolamento recante «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.; Visto l'Art. 21 del citato regolamento, ai sensi del quale la domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro, salvo quanto disposto dal successivo Art. 30; Visto l'Art. 30 del citato regolamento, ai sensi del quale le domande di contributo per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2004, per le quali sia scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'Art. 21, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento; Considerato che il combinato disposto degli articoli 21 e trenta sopracitati non consente, con riferimento alle assunzioni i cui termini di presentazione scadano a decorrere dal 31 marzo 2005 ed entro il 30 aprile 2005, di disporre di un termine sufficiente per la presentazione delle domande, che risulterebbe in effetti inferiore a trenta giorni; Ritenuto pertanto di procedere per equita' e parita' di trattamento, ad una modifica del regolamento al fine di consentire a tutti i beneficiari di usufruire di un termine adeguato; Visto l'Art. 5 del citato regolamento, ai sensi del quale, i contributi sono concessi, tra l'altro, per l'assunzione o l'inserimento lavorativo di soggetti: con riferimento alla misura A2: inoccupati, disoccupati ovvero occupati a rischio di disoccupazione con eta' superiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo; con riferimento alla misura E1: donne inoccupate, disoccupate ovvero occupate a rischio di disoccupazione con eta' inferiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo; Preso atto delle richieste di chiarimento in merito al limite di eta' dei soggetti da assumere o da inserire, in applicazione dell'Art. 5 sopra ricordato; Tenuto conto che l'eta' prevista per le succitate misura A2 ed E1, non puo' che riferisi a tutte le categorie previste, determinandosi in caso contrario una ingiustificata discriminazione tra i soggetti cui le disposizioni si riferiscono; Visto il regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Modifica al Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 841 del 22 aprile 2005; Decreta: E' approvato il Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Modifica al «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 maggio 2005 ILLY