(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2005) IL PRESIDENTE Richiamato l'Art. 6, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», come modificato dall'Art. 6, comma 127, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)», il quale, al fine di assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo», nei comuni montani della Regione, con priorita' per quelli il cui territorio e' compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali», autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti pubblici proprietari delle strutture finanziamenti pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento delle strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli arredi; Visto l'Art. 6, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2004, che demanda alla giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui trattasi; Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del conseguente Regolamento recante: «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprieta' dei medesimi enti, di cui all'Art. 6, commi 4 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)»; Richiamata la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici»; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Richiamato l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 840 del 22 aprile 2005; Decreta: E' approvato il Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprieta' dei medesimi enti, di cui all'Art. 6, commi 4 e seguenti, della legge 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 maggio 2005 ILLY