(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 22 del 1° giugno 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Richiamato  l'Art.  6,  comma 4, della legge regionale 26 gennaio
2004,  n.  1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale
ed  annuale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (legge
finanziaria  2004)»,  come  modificato  dall'Art. 6, comma 127, della
legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione
del   bilancio   pluriennale   e   annuale   della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)», il quale, al fine di
assicurare  il  mantenimento  e lo sviluppo delle strutture ricettive
turistiche,  di  cui  al  Titolo  IV della legge regionale 16 gennaio
2002,  n.  2  «Disciplina  organica  del turismo», nei comuni montani
della  Regione,  con  priorita'  per  quelli  il  cui  territorio  e'
compreso,  anche  parzialmente,  entro i confini di un parco o di una
riserva  di  cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme
in  materia  di  parchi  e  riserve  naturali  regionali»,  autorizza
l'amministrazione   regionale   a   concedere   agli   enti  pubblici
proprietari delle strutture finanziamenti pluriennali, per una durata
massima  di  dieci  anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in
linea  capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione
di  interventi  diretti  al miglioramento delle strutture stesse, ivi
compresa  l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli
arredi;
    Visto  l'Art. 6, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2004,
che  demanda  alla  giunta  regionale la determinazione dei criteri e
delle modalita' di concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui
trattasi;
    Ritenuto  pertanto  di procedere all'approvazione del conseguente
Regolamento recante: «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore
degli  enti  pubblici,  per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni
montani,  delle  strutture  ricettive  turistiche  di  proprieta' dei
medesimi  enti,  di  cui  all'Art. 6, commi 4 e seguenti, della legge
regionale  26 gennaio  2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia (legge finanziaria 2004)»;
    Richiamata  la  legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina
organica dei lavori pubblici»;
    Richiamata  la  legge  regionale  20 marzo  2000, n. 7 recante il
Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso;
    Richiamato l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 840 del
22 aprile 2005;
                              Decreta:
    E'  approvato  il Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore
degli  enti  pubblici,  per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni
montani,  delle  strutture  ricettive  turistiche  di  proprieta' dei
medesimi  enti,  di  cui  all'Art. 6, commi 4 e seguenti, della legge
26 gennaio  2004,  n.  1 «Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale  ed  annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
(legge   finanziaria   2004)»,   nel   testo   allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

      Trieste, 10 maggio 2005

                                ILLY